Newsletter - Bluenergy program

Vai ai contenuti

Menu principale:

 


Normativa di riferimento

·         Decreto ricezione direttiva europea D.L. 78/2015
·         Decreto ambiente dlgs. n.  152/2006
·         Direttiva “NEC” Direttiva Europea riduzione emissioni COM (2013) 920 final 2013/0443
·         Legge 4  marzo 2014, n. 46 in attuazione della direttiva  2010/75/UE (Economia circolare)
·         Decreto “Scia 2”
·         Pacchetto norme europee low-carbon economy
·         Accordo di Parigi sul clima COP21
·         Schema di decreto legislativo, approvato dal consiglio dei ministri, in attuazione della direttiva 2014/95/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014

Sintesi delle norme ed entrata in vigore

1.    Emissioni con regime di multe per le raffinerie o impianti  affini in vigore dal 1 gennaio 2017.
2.    Le norme del "decreto milleproroghe" su rifiuti e  discariche e del D.L. 78/2015 –  in vigore.
3.    Tracciabilità dei rifiuti con il sistema Sistri  interamente digitalizzato in vigore dal 1 gennaio  2016.
4.    Adeguamento degli impianti di incenerimento in vigore dal  10 gennaio 2016.
5.    Disincentivazione delle discariche attraverso tassazione  –  in vigore dal 1 gennaio 2016.
6.    Economica circolare (rifiuti zero), modifiche Legge 4  marzo 2014, n. 46, sanzioni sulle emissioni, etc. – in  vigore.
7.    Decreto Scia 2. Semplificazione del procedimento di rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale (art. 4) e semplificazione degli interventi di bonifica (art.5)
8.    Pacchetto norme europee low-carbon economy in fase di approvazione
9.    Accordo di Parigi sul clima COP21
10.  Schema di decreto legislativo, approvato dal consiglio dei ministri, in attuazione della direttiva 2014/95/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014 in vigore dal 1 gennaio 2017


1) Emissioni con regime di multe per le raffinerie o impianti affini  
LIMITI DI EMISSIONE IMPIANTI  INDUSTRIALI. Viene  prorogato al 1° gennaio 2017 il termine per l’applicazione dei limiti di  emissione per gli impianti industriali per consentire l’aggiornamento  dell’autorizzazione da parte dell’Autorità  competente.
Rifiuti: un anno di proroga per il contratto Sistri con  Selex
In campo ci dovrebbe essere anche la proroga di un  anno, al 31 dicembre 2016, del contratto Sistri tra il ministero dell’Ambiente e  la Selex Se-Ma per garantire la prosecuzione del servizio di controllo per la  tracciabilità dei rifiuti. Viene prorogato al 1° gennaio 2017, invece, il  termine per l’applicazione dei limiti di emissione per gli impianti industriali  per consentire l’aggiornamento  dell’autorizzazione.
In campo ci dovrebbe essere anche la proroga di un  anno, al 31 dicembre 2016, del contratto Sistri tra il ministero dell’Ambiente e  la Selex Se-Ma per garantire la prosecuzione del servizio di controllo per la  tracciabilità dei rifiuti. Viene prorogato al 1° gennaio 2017, invece, il  termine per l’applicazione dei limiti di emissione per gli impianti industriali  per consentire l’aggiornamento  dell’autorizzazione.

2) Le norme del "decreto milleproroghe" su rifiuti e  discariche e del D.L. 78/2015
Il decreto-legge 192/2014 (c.d. decreto milleproroghe,  convertito con la legge n. 11/2015), contiene, all'articolo 9, una serie di  disposizioni in materia di rifiuti e discariche.  
Il comma 1 proroga fino al 31 dicembre 2015, il termine  – previsto dall'art. 6, comma 1, lettera p), del D.Lgs. 36/2003 – di entrata in  vigore del divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti (urbani e speciali)  con PCI (Potere calorifico inferiore) superiore a 13.000  kJ/Kg.
Il successivo comma 3 proroga, fino al 31 dicembre 2015,  il periodo in cui continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi  relativi alla responsabilità della gestione dei rifiuti, al catasto dei rifiuti,  ai registri di carico e scarico, nonché al trasporto dei rifiuti, antecedenti  alla disciplina relativa al SISTRI. Ulteriori proroghe riguardano l'applicazione  delle sanzioni: quelle concernenti l'omissione dell'iscrizione al SISTRI e del  pagamento del contributo per l'iscrizione stessa (commi 1 e 2 dell'articolo  260-bis del D.Lgs. 152/2006) si applicano a decorrere dal 1° aprile 2015, mentre  le altre sanzioni relative al SISTRI (tra le quali quelle previste dai commi da  3 a 9 del predetto articolo 260-bis) non si applicano per tutto il  2015.
Il comma 4-bis aumenta da 60 a 120 giorni il termine  entro cui la Sogin S.p.A. promuove un Seminario nazionale in cui sono  approfonditi tutti gli aspetti tecnici relativi al Parco Tecnologico,  nell'ambito delle attività di stoccaggio dei rifiuti radioattivi e del  combustibile irraggiato.
I commi 4-ter e 4-quater differiscono al 31 dicembre  2015 il termine di scadenza della fase transitoria durante la quale, nel  territorio della Regione Campania, le sole attività di raccolta, di spazzamento  e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta  differenziata continuano ad essere gestite dai comuni, in luogo del subentro in  tali funzioni da parte delle province.
Con il D.L. 78/2015, al comma 9-ter dell'articolo 7, è  prevista una disposizione transitoria per l'attribuzione ai rifiuti della  caratteristica di pericolo HP14 "ecotossico" (rifiuti che presentano o possono  presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali) nelle  more dell'adozione, da parte della Commissione europea, di specifici criteri per  l'attribuzione ai rifiuti di tale caratteristica. Si prevede, in particolare,  che tale caratteristica venga attribuita secondo le modalità dell'accordo ADR  per la classe 9-M6 e M7.
La norma è esplicitamente finalizzata a favorire la  corretta gestione dei centri di raccolta comunale per il conferimento dei  rifiuti presso gli impianti di destino, nonché per l'idonea classificazione dei  rifiuti.
Inoltre con l'articolo 11, comma 16-bis del D.L. 78 del  2015 viene modificata la disciplina in materia di gestione dei rifiuti,  relativamente alle definizioni di "produttore di rifiuti", "raccolta" e  "deposito temporaneo" riportate, rispettivamente, nelle lettere f), o) e bb) del  comma 1 dell'art. 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (cd. Codice  dell'ambiente).
Si ricorda che il comma 16-bis reca un contenuto  identico a quello dell'articolo 1 del decreto legge n. 92 del 2015, abrogato  dalla legge di conversione del D.L. 78/2015.

3) Tracciabilità dei rifiuti con il sistema Sistri  interamente digitalizzato
Dal primo gennaio il sistema di tracciabilità dei  rifiuti diventa totalmente operativo, incluse le relative sanzioni per  irregolarità nell’utilizzo del sistema, che potranno anche arrivare fino a maxi  multe da 93 mila euro. Il 31 dicembre 2015, infatti, cesserà il «doppio binario»  per le imprese e gli enti obbligati ad aderire al sistema di tracciabilità. In  sostanza, sarà l’ultimo giorno di utilizzo del sistema tradizionale cartaceo  (formulari, registro di carico e scarico e modello unico di dichiarazione  ambientale), che nell’ultimo anno ha affiancato il sistema di tracciabilità  informatico. Ancora un anno di tempo, invece, per i grandi impianti di  combustibili, che devono adeguarsi ai nuovi limiti di emissione: chi chiede una  deroga entro fine 2015 avrà tempo fino a fine 2016 per adeguarsi. A disporre  questa proroga è il decreto milleproroghe approvato ieri in Consiglio dei  ministri. A dettare invece la scadenza del doppio binario Sistri, invece, era  stato il decreto Milleproroghe dello scorso anno; più precisamente, l’articolo  9, comma 3, della legge 11/2015, che ha convertito il decreto legge n.  192/2014.
Così, dal prossimo primo gennaio, i soggetti obbligati ad utilizzare il Sistri (e cioè  le imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi e che hanno più di 10  dipendenti) non potranno più utilizzare i registri di carico/scarico cartacei ed  i vecchi formulari di identificazione dei rifiuti (per capirne di più si veda  ItaliaOggi Sette 21 dicembre 2015 ). Dalla stessa data scatteranno poi le  sanzioni per irregolarità nell’utilizzo del sistema informatico di tracciabilità  dei rifiuti (articolo 260-bis, commi da 3 a 9, del dlgs. n.  152/2006).

4) Adeguamento degli impianti di  incenerimento
Scade il 10 gennaio 2016 il termine entro cui gli  impianti di incenerimento e coincenerimento rifiuti storici, ossia già in  funzione nel biennio 2003/2004, devono adeguarsi alle nuove regole in materia  dettate dal dlgs 152/2006. La prescrizione è imposta dall’articolo  237-viginties-duo del «Codice ambientale» introdotto dal dlgs 46/2014, il  provvedimento che ha riformulato la normativa di settore dando attuazione alla  direttiva 2010/75/Ue sulle emissioni industriali ed innalzando i parametri di  tutela ambientale previsti dall’uscente dlgs 133/2005.
Soggetti  interessati. Ai sensi dell’articolo 237-quater del dlgs 152/2006 la nuova  disciplina riguarda gli stabilimenti di incenerimento e quelli di  coincenerimento di rifiuti solidi o liquidi, ad eccezione di: alcuni impianti di gassificazione o  pirolisi (quelli che processano gas purificati non costituenti rifiuti, con  emissioni non superiori a quelle del gas naturale); impianti che trattano  unicamente rifiuti vegetali ex 237-ter, comma 1, lettera s), numero 2) del  Codice ambientale, rifiuti animali ex regolamento (Ce) n. 1069/2009, rifiuti da  prospezione e sfruttamento di petrolio e gas in installazioni offshore ed  inceneriti a bordo; impianti sperimentali per ricerca, sviluppo e  sperimentazione che trattano meno di 50 tonnellate/rifiuti l’anno.
La nuova  scadenza del 10 gennaio 2016 interessa in particolare, ai sensi dell’articolo  237-ter del dlgs 152/2006: gli impianti autorizzati prima del 28 dicembre 2002  purché messi in funzione entro il 28 dicembre 2003; quelli oggetto di domanda di  autorizzazione chiesta entro il 28 dicembre 2002 e operativi entro il 28  dicembre 2004.

5) Disincentivazione delle discariche attraverso  tassazione
PALERMO - 18/12/2015 Sicilia - Per far quadrare i conti  sulle tasche dei cittadini, In arrivo Ecotassa Sicilia: nuovo balzello per i  siciliani
Almeno il 45 per cento di differenziata. Chi non ci  arriverà pagherà di più il già esistente tributo regionale per il conferimento  in discarica. La Regione corre ai ripari e nel disperato tentativo di far  quadrare i conti della Finanziaria 2016 si è inventata un altro balzello, che si  riverserà a caduta, sui contribuenti.
E´ già stata denominata Ecotassa Sicilia perchè la  Sicilia è la regione con il più basso volume di raccolta differenziata il  governo ha penato bene di colpire quegli enti che non raggiungeranno entro il  prossimo anno almeno il 45 per cento di differenziata. In caso contrario  pagheranno una aliquota maggiorata rispetto a quella attuale prevista per il  conferimento nelle discariche. Basti pensare che la stragrande maggioranza dei  comuni siciliani si attesta tra il 10 e il 15 per cento di raccolta  differenziata e i conti sono presto fatti. L´assessore all´Ambiente Vania  Contraffatto ha iscritto infatti 28 milioni di entrate in Finanziaria. Oltre  alla maggiorazione anche in tributo speciale che, sempre calcolando le medie  attuali, dovrebbe valere nel primo anno tra i cinque e i sei milioni. Insomma  l´ecotassa in salsa siciliana vale 35 milioni di euro. Ma ci saranno anche  sconti assicura l´assessore: "I Comuni che avranno raggiunto livelli accettabili  di raccolta differenziata avranno uno sconto su queste tasse. È un meccanismo  che incentiva a recuperare i ritardi in questo  settore".
6) Economica circolare (rifiuti zero) sanzioni sulle  emissioni, etc.
La prevenzione dei rifiuti, l'economia circolare  (rifiuti zero) e i dati sulla gestione
Il programma di prevenzione  
In attuazione dell'art. 29 della direttiva quadro sui  rifiuti (direttiva 2008/98/CE), che prevede che gli Stati membri adottino  programmi di prevenzione dei rifiuti entro il 12 dicembre 2013, il Ministero  dell'ambiente ha emanato il decreto direttoriale 7 ottobre 2013 di adozione e  approvazione del Programma Nazionale di Prevenzione dei Rifiuti (PNPR). Il PNPR  fissa i seguenti obiettivi di prevenzione al 2020 rispetto ai valori registrati  nel 2010:
riduzione del 5% della produzione di rifiuti urbani per  unità di PIL;
riduzione del 10% della produzione di rifiuti speciali  pericolosi per unità di PIL;
riduzione del 5% della produzione di rifiuti speciali  non pericolosi per unità di PIL.
La citata norma contenuta nell'art. 29 della direttiva è  stata recepita nell'ordinamento nazionale con l'art. 180, comma 1-bis, del  D.Lgs. 152/2006, che ha altresì previsto che il Ministero dell'ambiente presenti  alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, a decorrere dal 2013, una  relazione recante l'aggiornamento del programma nazionale di prevenzione dei  rifiuti e contenente anche l'indicazione dei risultati raggiunti e delle  eventuali criticità registrate nel perseguimento degli obiettivi di prevenzione  dei rifiuti. In attuazione di tale disposizione, il Ministero dell'ambiente ha  presentato, in data 14 gennaio 2015,  la  relazione recante l'aggiornamento del programma nazionale di prevenzione dei  rifiuti aggiornata al 31 dicembre 2014 (Doc. CCXXIV, n.  1).
Verso un'economia circolare a "rifiuti zero"
La prevenzione dei rifiuti rappresenta una delle  finalità perseguite dal pacchetto di misure sull'economia circolare, adottato  dalla Commissione europea nel luglio 2014, al cui interno in particolare è  contenuta la comunicazione "Verso un'economia circolare: un programma a zero  rifiuti per l'Europa" (COM(2014)398), su cui la Commissione Ambiente del Senato  ha approvato, nella seduta del 19 novembre 2014, la risoluzione Doc. XVIII, n.  80.
La tematica "rifiuti zero" è oggetto di un disegno di  legge di iniziativa popolare (Atto Camera n. 1647) all'esame della Commissione  Ambiente della Camera.
Lo stato attuale del sistema di gestione dei rifiuti: i  rapporti dell'ISPRA
Nel corso del 2014 l'ISPRA (Istituto Superiore per la  Protezione e la Ricerca Ambientale) ha diffuso tre diversi rapporti che  forniscono una visione di dettaglio dei dati relativi alla gestione dei rifiuti  sul territorio nazionale:
il rapporto rifiuti urbani; che fornisce di dati  relativi a produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani e loro  successiva gestione, nonché alla gestione degli imballaggi e dei rifiuti di  imballaggio e al sistema tariffario;
il rapporto rifiuti speciali, che fornisce i dati  relativi alla produzione e alla gestione di tali rifiuti;  
il rapporto sul recupero energetico da rifiuti  urbani.
Legge 4 marzo 2014, n. 46
Attuazione della direttiva  2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione  integrate dell'inquinamento)
(estratto)
9. All'articolo 29-decies del decreto legislativo 3  aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti  modifiche:
  a) il comma 2 è sostituito dal seguente:  
  "2. A far data dall'invio della comunicazione di cui al  comma 1, il gestore trasmette all'autorità competente e ai comuni interessati,  nonché all'ente responsabile degli accertamenti di cui al comma 3, i dati  relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata  ambientale, secondo modalità e frequenze stabilite nell'autorizzazione stessa.  L'autorità competente provvede a mettere tali dati a disposizione del pubblico  tramite gli uffici individuati ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 3, ovvero  mediante pubblicazione sul sito internet dell'autorità competente ai sensi  dell'articolo 29-quater, comma 2. Il gestore provvede, altresì, ad informare  immediatamente i medesimi soggetti in caso di violazione delle condizioni  dell'autorizzazione, adottando nel contempo le misure necessarie a ripristinare  nel più breve tempo possibile la  conformità.";
  b) al comma 3 le parole: ", o le agenzie regionali e  provinciali per la protezione dell'ambiente, negli altri casi, accertano" sono  sostituite dalle seguenti: " , o, negli altri casi, l'autorità competente,  avvalendosi delle agenzie regionali e provinciali per la protezione  dell'ambiente, accertano";
  c) il comma 5 è sostituito dal  seguente:
  "5. Al fine di consentire le attività di cui ai commi 3  e 4, il gestore deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di  qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per  raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini del presente decreto. A  tal fine, almeno dopo ogni visita in loco, il soggetto che effettua gli  accertamenti redige una relazione che contiene i pertinenti riscontri in merito  alla conformità dell'installazione alle condizioni di autorizzazione e le  conclusioni riguardanti eventuali azioni da intraprendere. La relazione è  notificata al gestore interessato e all'autorità competente entro due mesi dalla  visita in loco ed è resa disponibile al pubblico, conformemente al comma 8,  entro quattro mesi dalla visita in loco. Fatto salvo il comma 9, l'autorità  competente provvede affinché il gestore, entro un termine ragionevole, adotti  tutte le ulteriori misure che ritiene necessarie, tenendo in particolare  considerazione quelle proposte nella  relazione.";
  d) il comma 9 è sostituito dal  seguente:
  "9. In caso di inosservanza delle prescrizioni  autorizzatorie o di esercizio in assenza di autorizzazione, ferma restando  l'applicazione delle sanzioni e delle misure di sicurezza di cui all'articolo  29-quattuordecies, l'autorità competente procede secondo la gravità delle  infrazioni:
  a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale  devono essere eliminate le inosservanze, nonché un termine entro cui, fermi  restando gli obblighi del gestore in materia di autonoma adozione di misure di  salvaguardia, devono essere applicate tutte le appropriate misure provvisorie o  complementari che l'autorità competente ritenga necessarie per ripristinare o  garantire provvisoriamente la conformità;
  b) alla diffida e contestuale sospensione dell'attività  per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni, o nel caso in cui le  violazioni siano comunque reiterate più di due volte  all'anno;
  c) alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura  dell'installazione, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con  la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di  pericolo o di danno per l'ambiente;
  d) alla chiusura dell'installazione, nel caso in cui  l'infrazione abbia determinato esercizio in assenza di  autorizzazione."

7) Decreto Scia 2. Semplificazione del procedimento di rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale (art. 4) e semplificazione degli interventi di bonifica (art.5).
Decreto legislativo attuativo della legge 124/2015, esaminato in via preliminare dal consiglio dei ministri del 15 giugno 2016 in materia di individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti.

8) Pacchetto europeo Low carb
La Commissione si sta adoperando per mantenere la competitività dell'UE a fronte dell'evoluzione del modello socioeconomico globale dovuta all'impulso verso un'economia moderna e a basse emissioni di carbonio impresso dall'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici. Le proposte di oggi stabiliscono dei principi guida chiari ed equi per gli Stati membri, affinché possano prepararsi per il futuro e mantenere la competitività dell'UE. Ciò è fondamentale per l'Unione dell'energia e per una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici.
Nel 2014 l'UE ha concordato un impegno chiaro: ridurre collettivamente le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 40% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990 in tutti i settori dell'economia. Le proposte di oggi presentano obiettivi annuali vincolanti per gli Stati membri in materia di emissioni di gas a effetto serra per il periodo 2021-2030 nei settori dei trasporti, dell'edilizia, dell'agricoltura, dei rifiuti, dell'uso del suolo e della silvicoltura, in quanto fattori che contribuiscono all'azione dell'UE per il clima (si vedano le schede informative MEMO/16/2499 e MEMO/16/2496). Il nuovo quadro si basa sui principi di equità, solidarietà, efficacia in termini di costi e integrità ambientale. Tutti gli Stati membri sono coinvolti, in quanto saranno in prima linea nel decidere le modalità di attuazione delle misure intese a conseguire l'obiettivo concordato per il 2030. La Commissione presenta inoltre una strategia sulla mobilità a basse emissioni, che pone le basi per lo sviluppo di misure a livello UE per veicoli con emissioni ridotte o nulle e per combustibili alternativi a basse emissioni (si veda la scheda informativa MEMO/16/2497).
Nell'UE sono già state avviate delle attività per allineare investimenti privati con gli obiettivi in materia di clima e di efficienza delle risorse. Gli strumenti finanziari dell'UE sono elementi fondamentali nell'ambito dei finanziamenti per il clima. Oltre il 50% degli investimenti approvati finora riguarda aspetti pertinenti al clima. Il Fondo europeo per gli investimenti strategici, in quanto parte del piano di investimenti per l'Europa, è prossimo al conseguimento dell'obiettivo di mobilitare almeno 315 milioni di EUR per investimenti supplementari nell'economia reale entro la metà del 2018. Inoltre, la Commissione si adopera per garantire che la spesa di bilancio dell'UE sia allineata con gli obiettivi in materia di clima. Almeno il 20% dell'attuale bilancio dell'UE è esplicitamente connesso al clima.


9) Accordo di Parigi COP21
L’obiettivo del nuovo accordo universale
L’accordo prevede un obiettivo davvero molto ambizioso: contenere l’aumento della temperatura globale del pianeta ben al di sotto dei 2°C, perseguendo idealmente il goal di +1,5°C. Promotori di quest’obiettivo sono stati i rappresentanti delle piccole isole e degli altri stati più vulnerabili agli impatti del cambiamento climatico, per i quali quel mezzo grado può fare la differenza tra la vita e la morte.
Il testo infatti non fornisce una chiara road map, né obiettivi a breve termine, ma si basa completamente sulle Indc dei singoli paesi. Queste dovranno sì essere revisionate nel 2018, ma allo stato attuale mettono il mondo in una traiettoria di aumento della temperatura tra i 2,7°C e i 3,7°C. “Secondo le conclusioni dell’Ipcc, per limitare il riscaldamento a 2°C dobbiamo tagliare le emissioni rispetto al 2010 del 40-70% entro il 2050. Per raggiungere il target di 1,5°C il taglio deve essere più sostanziale, tra il 70 e il 95% entro il 2050”, ha dichiarato oggi Kallbekken.
Per quanto riguarda il nodo chiave della differentiation, la diversa responsabilità storica tra Paesi sviluppati e Paesi in via di sviluppo secondo quanto stabilito dalla convenzione e un conseguente diverso impegno finanziario, questa è prevista in qualche misura dall’accordo, anche se non quanto desiderato da alcuni degli attori. Secondo il testo, “i paesi sviluppati devono fornire le risorse finanziarie per assistere i Paesi in via di sviluppo”. I 100 miliardi l’anno a partire dal 2020, previsti dall’100 billion goal, sono un punto di partenza e ulteriori fondi devono essere stanziati in misura che sarà decisa nel 2025. Tuttavia mancano dettagli sulle effettive dimensioni di questi finanziamenti, su quando e su come saranno forniti.
L’accordo riconosce anche l’importanza di investire di più in adaptation e resilience, ma anche qui non entra nello specifico di azioni concrete e fondi stanziati, pur stabilendo che dovranno essere i Paesi sviluppati a fornirli. Conferma poi il Meccanismo di Varsavia per la valutazione delle perdite e dei danni subiti da alcuni paesi a causa del riscaldamento globale, anche se esclude la possibilità di individuare responsabilità civili o di stabilire risarcimenti specifici.
Per quanto riguarda i meccanismi di trasparenza e revisione,  il testo stabilisce una cornice flessibile all’interno della quale si chiede alle nazioni di presentare regolarmente un inventario delle emissioni prodotte e assorbite, aggiornamenti sui progressi fatti nel raggiungimento degli obiettivi previsti e informazioni sul trasferimento di capitali e conoscenze tecnologiche e supporto alla capacity-building. Viene poi stabilito un meccanismo che prevede la revisione da parte della Cop stessa dei progressi relativi a questo accordo e  una rivalutazione degli impegni individuali (per fare in modo che portino all’obiettivo finale, cosa che oggi non fanno) ogni 5 anni a partire dal 2023.

10) Schema di decreto legislativo in attuazione della direttiva 2014/95/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014 in vigore dal 1 gennaio 2017
Notizie su dati ambientali relative a emissioni in atmosfera e uso di risorse energetiche, di impatto sulla salute, rispetto di diritti umani ed aspetti sociali attinenti il personale. Sono l’oggetto del nuovo obbligo di informativa supplementare per gli enti di interesse pubblico da depositare presso il registro delle imprese con riferimento a partire dagli esercizi con inizio dall’1/1/2017. Pesanti sanzioni fino a 100 mila euro in caso di omissione e fino a 150 mila in ipotesi di falsità delle dichiarazioni. È quanto prevede lo schema di decreto legislativo, approvato martedì dal consiglio dei ministri, di attuazione della direttiva 2014/95/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante modifica della direttiva 2013/34/Ue per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e gruppi di grandi dimensioni.
L’adempimento informativo. Il provvedimento introduce per imprese e gruppi di grandi dimensioni l’obbligo di presentare la dichiarazione non finanziaria che riguarda, in particolare, informazioni ambientali e sociali attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione. Sono tenuti alla redazione della citata dichiarazione individuale: le società quotate, le banche e le compagnie assicurative che, nell’ultimo esercizio, abbiano avuto in media più di 500 dipendenti e che abbiano superato specifici parametri fissati dalla direttiva (vedi tabella). Tale adempimento è diretto ad assicurare la comprensione dell’attività di impresa, del suo andamento, dei risultati, e dell’impatto della stessa verso i temi sociali/ambientali. Allo scopo, la stessa dovrà descrivere il modello aziendale di gestione ed organizzazione dell’impresa; le politiche attuate ed i risultati conseguiti, nonché i principali rischi generati o subiti che derivano dall’attività d’impresa, dai suoi prodotti o servizi e dai rapporti commerciali. Le informazioni richieste sono fornite con raffronto a quelle degli esercizi precedenti e deve essere fatta esplicita menzione dello standard di rendicontazione adottato. Gli enti di interesse pubblico che non dovessero praticare politiche attinenti gli ambiti in commento, devono motivare tale scelta nella medesima dichiarazione.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Torna ai contenuti | Torna al menu